23 FEBBRAIO 1999 nr. 20 Notiziario a cura del Museo Internazionale Croce Rossa Castiglione delle Stiviere (MN) ---------------------------------------------------------------------------------- 1. ICRC NEWS 7 Traduzione di R.Arnò 2. FIRENZE 19-20-21 MARZO 1999 Seminario sulla problematica connessa agli esodi di popolazioni 3. La nuova Corte Penale Internazionale: valutazione preliminare di Marie-Claude Roberge Traduzione di Luigi Micco 4. Statuto della Corte penale internazionale Traduzione di Luigi Micco 5. Corte penale internazionale: infine una realtà (CICR Comunicato di stampa n° 98/27) Traduzione di Luigi Micco 6. In Attach una locandina dalla campagna antimine CICR
------- 1 ------- ICRC NEWS 7 17 febbraio 1999 SOMMARIO AFGHANISTAN: IL CICR CONTRIBUISCE ALLA LIBERAZIONE DI 40 PRIGIONIERI: Il 13 e il 14 febbraio, la delegazione del CICR in Afghanistan ha agevolato la liberazione simultanea di 20 prigionieri detenuti dalle forze dei Taliban e di altri 20 detenuti da quelle della Jamiat-i-Islami del Comandante Massoud. AFGHANISTAN: LA CROCE-ROSSA E LA MEZZALUNA-ROSSA ASSISTONO 10.000 VITTIME DEL TERREMOTO IN QUATTRO GIORNI: In seguito al terremoto che, la sera dell'11 febbraio, ha colpito le provincie di Wardak e Logar, a sud-ovest di Kabul, il CICR, la Società Afgana della Mezzaluna-Rossa e la Federazione internazionale delle Società della Croce-Rossa e della Mezzaluna-Rossa hanno immediatamente reagito alla crisi, unendo le loro risorse logistiche ed umane, e la loro competenza. IL PRESIDENTE DEL CICR METTE IN GUARDIA SULLE DIFFICOLTA' CRESCENTI NELLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI: Il 12 febbraio, parlando su invito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Presidente del CICR, Cornelio Sommaruga, ha messo in guardia sulle crescenti difficoltà nella protezione dei civili nel corso dei conflitti armati nel mondo ed ha sottolineato la necessità di agire con cautela nell'imporre di sanzioni economiche. ------- 2 ------- Organizzato dal COMITATO CRI di FIRENZE VIII Centro di Mobilitazione avrà luogo a FIRENZE nelle giornate di 19-20-21 MARZO 1999 un seminario sulla problematica connessa agli esodi di popolazioni. Il Sminario si terrà nella Sala Conferenze "Pietro Verri" del Comitato Croce Rossa Italiana Lungarno Soderini 11 - Il Seminario è aperto a tutte le componenti volontaristiche CRI ed ai dipendenti CRI della Regione Toscana ed agli Istruttori D.I.U. La quota di partecipazione è di £.35.000 e comprende: spese segreteria, pranzi di Sabato e Domenica Le Iscrizioni devono pervenire entro il 12 Marzo alla Segreteria Organizzativa D.I.U. c/o CRI Lungarno Soderini 11, 50124 FIRENZE (Fax 055-215517) con apposito modulo che può essere fornito dalla segreteria - le informazioni via telefono vanno richieste al Ten.Com.CRI Riccardo Toti allo 055-283917 ESODI DI POPOLAZIONI PROBLEMATICHE DI CARATTERE UMANITARIO Programma VENERDI' 19 MARZO 1999 14.00-14.30 Registrazione e distribuzione documenti 14.30-15.00 Apertura lavori - Saluto agli intervenuti e presentazione programma del seminario SESSIONE PRIMA - MOVIMENTI DI POPOLAZIONE: ASPETTI INTRODUTTIVI 15.10-16.00 Immigrazione: Misure, cause, problematiche di un fenomeno sociale caratterizzante l'ingresso nel terzo millennio 16.10-17.00 Lo straniero: la sua condizione giuridica nel diritto internazionale 17.10-18.00 Diritto dei Rifugiati, Diritto umanitario: la correlazione fra i diversi sistemi di regole 18.00-1830 Discussione 18.30 Sospensione dei lavori SABATO 20 MARZO 1999 SESSIONE SECONDA - IL RUOLO DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 09.00-9.50 L'ACNUR: il suo ruolo di fronte al fenomeno dei popoli in fuga 10.00-10.50 La condizione giuridica del rifugiato secondo le convenzioni internazionali 10.50-11.10 Pausa caffè 11.10-12.00 L'UNICEF e la tutela dei minori nel contesto del fenomeno dei movimenti di popolazione 12.00-12.50 La Forza Multinazionale quale riferimento nella protezione delle popolazioni 12.50-13.30 Gli immigrati e i loro diritti civili, economici, sociali, con particolare riferimento ai diritti familiari 13.30-14.30 Pausa pranzo SESSIONE TERZA - IL RUOLO DELL'EUROPA COMUNITARIA 14.30-15.20 I flussi di persone nell'area mediterranea: caratteristiche del fenomeno 15.30-16.20 Il contributo del Consiglio d'Europa e delle altre istituzioni europee al riconoscimento dell'asilo e dei diritti dei rifugiati 16.30-17.20 L'ingresso dei cittadini non comunitari ed il controllo delle frontiere europee 17.30-18.00 L'azione umanitaria delle istituzioni europee 18.00-18.30 Discussione 18.30 Sospensione dei lavori DOMENICA 21 MARZO 1999 SESSIONE QUARTA: LE NORMATIVE NAZIONALI 09.00-09.50 La disciplina degli immigrati, rifugiati, richiedenti asilo nella legislazione italiana 10.00-10.50 Immigrazione e criminalità transnazionali: immigrazione clandestina e ordine pubblico. 11.50-11.10 Pausa caffè SESSIONE QUINTA: LA CROCE ROSSA E GLI ESODI DI POPOLAZIONI 11.10-12.00 Il Movimento internazionale di Croce Rossa: Teoria e pratica nell'emergenza dei movimenti di popolazione 12.00-12.50 La Croce Rossa Italiana: il mandato umanitario e la sua realizzazione 12.50-13.30 Rifugiati e Diritto Umanitario dei Conflitti armati 13.30-15.00 Pausa pranzo 15.00-15.50 La Croce Rossa Italiana: L'Ufficio Ricerche 16.00-16.50 La Croce Rossa Italiana e la sua missione umanitaria nella gestione dei Campi di accoglienza dei Profughi 17.00-1730 Discussione 17.30 Chiusura dei Lavori e Consegna degli attestati ------- 3 ------- Rivista Internazionale della Croce Rossa n. 832, dicembre 1998, pp. 725-739 La nuova Corte Penale Internazionale: valutazione preliminare di Marie-Claude Roberge(1) Dopo anni si sforzi accaniti e cinque settimane di negoziazioni intense ed ardue, lo Statuto della Corte Penale Internazionale è stato finalmente adottato a Roma il 17 luglio ed aperto alla firma degli Stati il giorno dopo. Quest'avvenimento storico costituisce un decisivo progresso nella lotta contro l'impunità e una tappa in più verso un accresciuto rispetto del Diritto Internazionale Umanitario. Per troppo tempo, si sono potute commettere delle atrocità completamente impunite, una realtà che ha dato agli autori carta bianca per continuare ad agire allo stesso modo. Il meccanismo di repressione previsto dal Diritto Internazionale comporta delle insufficienze evidenti. È venuto il momento di adottare delle nuove regole e creare delle nuove istituzioni al fine di garantire che i responsabili di crimini internazionali siano perseguiti e puniti. Una Corte penale, a livello nazionale o internazionale, non può mettere fine alla criminalità, ma può avere un effetto dissuasivo e, di conseguenza, contribuire a limitare il numero delle vittime. Conviene dunque rendere omaggio ai risultati ottenuti a Roma, nella speranza che la nuova Corte sarà in grado di rispettare completamente il suo mandato. Lo scopo del presente articolo è di offrire una valutazione preliminare dei risultati della Conferenza di Roma alla luce del Diritto Internazionale Umanitario esistente e l'azione del CICR in favore delle vittime della guerra. Il CICR, come tutti noi sappiamo, è attivamente impegnato nell'azione di protezione ed assistenza nelle situazioni di conflitto armato. Inoltre, gli Stati parti alle Convenzioni di Ginevra del 1949 gli hanno dato mandato di incoraggiare lo sviluppo del Diritto Internazionale Umanitario e di operare affinché sia meglio rispettato da tutti coloro che sono tenuti ad osservarne le disposizioni. Il CICR approva dunque tutte le misure prese in vista di far rispettare gli obblighi derivanti dal Diritto Internazionale Umanitario, sia si tratti d'attività preventive (come l'insegnamento e la formazione), sia di misure repressive. Per via indiretta, attraverso i suoi Servizi consultivi, il CICR fornisce un'assistenza tecnica agli Stati quando si tratta di adottare le leggi necessarie per permettere di perseguire i presunti criminali di guerra, conformemente alle norme delle Convenzioni di Ginevra. È per questo che il CICR ha partecipato attivamente ai negoziati condotti a New York e a Roma sulla creazione di una Corte Penale Internazionale. Si è espresso innanzi al Comitato preparatorio, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Conferenza diplomatica di Roma, su delle questioni direttamente legate al mandato del CICR come custode del Diritto Internazionale Umanitario. In occasione della riunione di febbraio 1997 del Comitato preparatore, i rappresentanti del CICR hanno sottoposto un documento di lavoro relativo alla lista dei crimini di guerra che, secondo il CICR, dovevano rientrare nella giurisdizione della futura Corte. Di seguito, un commento scritto è stato elaborato per spiegare e supportare la struttura e il contenuto di questo documento di lavoro. Il CICR ha ugualmente redatto un documento intitolato "State consent regime vs. universal jurisdiction (2)". Questo enumerava i precedenti e gli elementi nuovi che hanno condotto al riconoscimento del principio di giurisdizione universale rispetto ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità e il crimine di genocidio. Il CICR ha anche apportato un contributo concreto ai negoziati. Prima valutazione dello Statuto adottato dalla Conferenza di Roma A prima vista, la Conferenza di Roma ha tirato fuori dei risultati positivi. È innegabile che l'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale rappresenta un avvenimento determinante nella storia del Diritto Internazionale Umanitario e apporta un contributo decisivo alla sua applicazione. È tuttavia importante andare più in fondo di questa valutazione globale ed esaminare più da vicino i risultati ottenuti a Roma, rispetto alle preoccupazioni espresse dal CICR prima dell'adozione dello Statuto(3). La presente valutazione si concentrerà dunque sulla definizione dei crimini di guerra (esaminando specialmente la proposizione tesa a stabilire un "limite di competenza" su questo punto), sulla giurisdizione automatica della Corte penale internazionale e sul ruolo del suo procuratore. Giurisdizione della Corte penale internazionale rispetto ai crimini di guerra commessi durante i conflitti armati, sia internazionali, sia non internazionali Anche se non comprende tutte le violazioni gravi del Diritto Internazionale Umanitario, la lista dei crimini di guerra che figura nell'art. 8 dello Statuto comprende un gran numero di violazioni(4). Il principale progresso realizzato su questo punto è senza alcun dubbio l'aggiunta - malgrado una certa opposizione - di una sezione relativa ai crimini di guerra commessi durante i conflitti armati non internazionali. Per quello che riguarda certe violazioni particolari, è interessante notare che secondo lo Statuto, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, e la sterilizzazione forzata, sono qualificati come crimini di guerra. La costrizione o l'arruolamento di bambini minori di quindici anni nelle forze armate nazionali (o in un gruppo armato, nel caso di conflitti interni), piuttosto che il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità, sono ugualmente considerati come crimini di guerra che investono la competenza della Corte. a) È tuttavia spiacevole che certi crimini di guerra siano stati esclusi dalla lista adottata a Roma(5). Per citare qualche esempio, nessuna norma sanziona i ritardi ingiustificati nel rimpatrio dei prigionieri di guerra o dei civili, né gli attacchi lanciati senza discriminazioni che colpiscono la popolazione civile o beni civili. La disposizione relativa all'utilizzazione d'armi particolarmente crudeli è stata limitata al massimo in ragione della difficoltà di pervenire ad un consenso, principalmente perché certi Stati volevano includere le armi nucleari nella lista delle armi vietate, mentre altri Stati si opponevano. Di conseguenza, le armi nucleari, le armi biologiche e le armi laser accecanti sono state omesse, così come le mine antiuomo. Il CICR ha incoraggiato l'adozione di una clausola generica richiamante la norma, esistente da lungo tempo, che vieta il ricorso a metodi e mezzi di combattimento suscettibili di causare dei mali superflui o che per la loro stessa natura colpiscono senza discriminazione. Bisogna sperare che la lista delle armi proibite sarà ampliata durante la prima conferenza di revisione dello Statuto. b) Per quello che riguarda i crimini di guerra commessi durante i conflitti armati non internazionali, è deplorevole che lo Statuto non vieti il fatto di affamare deliberatamente la popolazione civile, di utilizzare certe armi o di causare deliberatamente dei danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale. Noi stimiamo che converrà sforzarsi maggiormente di completare la lista dei crimini di guerra durante la conferenza di revisione, prevista sette anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto. Questo dovrà essere possibile nella misura in cui il numero degli Stati parti ai Protocolli aggiuntivi I e II del 1977 alle Convenzioni di Ginevra, non abbia cessato di crescere (ad oggi, 151 Stati sono parti al Protocollo I e 143 al Protocollo II), e che questi Stati dovranno essere maggiormente pronti ad accettare una lista più esaustiva di crimini di guerra(6). c) La questione di sapere se solo i crimini di guerra commessi su vasta scala devono investire la competenza della Corte, o se questa deve ugualmente essere abilitata a giudicare i crimini di guerra isolati, è stata a lungo dibattuta. Lo Statuto dispone finalmente che la Corte è competente riguardo ai crimini di guerra, "in particolare" quando questi s'inscrivono in un piano o una politica o quando essi sono commessi su vasta scala. In altri termini, lo Statuto introduce una soglia di competenza, ma senza che questa sia esclusiva. La soluzione accettabile è che la Corte è abilitata ad indagare su crimini di guerra isolati. d) La delusione più grande sta nella norma che fa specificamente riferimento ai crimini di guerra. L'art. 124 prevede che tutti gli Stati che divengono parti allo Statuto possono dichiarare che, per un periodo di sette anni a partire dall'entrata in vigore di questo testo, non accettano la competenza della Corte su ciò che concerne i crimini di guerra quando esso è commesso sul suo territorio o dai suoi cittadini. Ciò induce ad instaurare per i crimini di guerra un regime differente da quello applicabile agli altri crimini di competenza della Corte. Ancor di più, ciò da' l'impressione che i crimini di guerra non sono così gravi come gli altri crimini "più gravi" menzionati nello Statuto. Comunque, il diritto internazionale riconosce già l'obbligo degli Stati di perseguire i criminali di guerra, quale che sia la nazionalità di questi ultimi o il luogo dove il crimine è stato commesso. Gli Stati dovranno essere chiamati a non fare la dichiarazione su menzionata e la norma in questione dovrà, di seguito, essere cancellata dalla conferenza di revisione. Giurisdizione automatica rispetto ai quattro crimini più gravi Dopo intense discussioni, gli Stati hanno finalmente convenuto di accettare il principio secondo il quale tutti gli Stati, divenendo parte dello Statuto, riconoscono la giurisdizione della Corte rispetto ai quattro crimini più gravi: il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e gli atti d'aggressione. La Corte può dunque esercitare la propria giurisdizione se lo Stato sul territorio del quale hanno avuto luogo gli atti o l'omissione in causa, o lo Stato di cui ha la nazionalità la persona sotto esame o perseguita, è legata allo Statuto o ha riconosciuto la competenza della Corte. Se, tenuto conto delle condizioni su menzionate, il consenso di uno Stato che non è parte allo Statuto è necessario, questo Stato può fare una dichiarazione dalla quale riconosce la giurisdizione della Corte rispetto ad un crimine particolare. Nessun consenso dello Stato in questione, è richiesto quando il Consiglio di sicurezza deferisce un caso al procuratore in applicazione del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio di sicurezza può ugualmente richiedere che nessuna inchiesta sia aperta o che nessun procedimento sia avviato per un periodo di dodici mesi, rinnovabile. È tuttavia necessario che una risoluzione sia stata adottata, in questo senso, in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. È spiacevole che la proposizione tesa ad accordare la giurisdizione automatica della Corte se lo Stato di detenzione è parte allo Statuto non sia stata accettata. Nella pratica, gli Stati di detenzione possono aiutare in larga misura a portare in giudizio i criminali di guerra, come nel caso immaginario illustrato di seguito: una persona sospettata di aver commesso un crimine di guerra nel corso di un conflitto armato interno sul territorio dello Stato X, di cui egli ha la cittadinanza, fugge nello Stato Y. Lo Stato X non è parte allo Statuto e rifiuta di riconoscere la competenza della Corte penale internazionale rispetto al sospettato. In assenza della giurisdizione automatica, la Corte non può agire e di conseguenza non può essere avviare nessun procedimento nei confronto del sospettato, a meno che il Consiglio di sicurezza non deferisca il caso al procuratore, o se lo Stato Y è disposto a - e può - tradurre il sospettato davanti ai propri tribunali(7). Ed ancora, non è possibile uscire da questo "impasse" a meno che lo Statuto non sia accettato da un gran numero di Stati. Un procuratore indipendente I partecipanti alla Conferenza di Roma hanno convenuto che il procuratore è abilitato ad avviare "proprio motu" (cioè di propria iniziativa) delle inchieste relative ai quattro crimini più gravi. Una volta che egli ha concluso di avere delle buone ragioni di aprire un'inchiesta, il procuratore deve presentare alla Camera preliminare una richiesta d'autorizzazione in tal senso. Se questa decide di autorizzare l'apertura dell'inchiesta, il procuratore deve notificarlo a tutti gli Stati parti e agli Stati coinvolti. Questi dispongono allora di un mese di tempo, a partire dal ricevimento di questa notifica, per informare il procuratore se un'inchiesta o un procedura concernente il caso in questione è già in corso sul piano nazionale. Se questo è il caso, il procuratore deve mettere l'inquisito sotto l'autorità dello Stato interessato. Il procuratore può tuttavia decidere di chiedere alla Corte di deliberare sulla questione della giurisdizione o dell'ammissibilità. La soluzione trovata a Roma, su ciò che riguarda il potere del procuratore di avviare dei procedimenti, costituisce un compromesso tra gli Stati che temevano di ritrovarsi con un procuratore sovraccaricato e "politicizzato" e quelli che speravano che un procuratore indipendente fosse la garanzia di una Corte efficace e non politica. Solo il futuro dirà se il ruolo di sorveglianza della Camera preliminare faciliterà la rapidità delle inchieste. Il ruolo del CICR dopo la Conferenza di Roma Adesso che lo Statuto della Corte penale internazionale è stato adottato, resta ancora molto da fare prima che la Corte sia definitivamente costituita e pienamente operativa, poiché restano ancora da risolvere alcune questioni. Precisamente, bisogna ancora elaborare un allegato allo Statuto, che precisi gli elementi costitutivi dei differenti crimini, al fine di aiutare la Corte ad interpretare ed ad applicare gli artt. 6, 7, e 8 relativi ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità ed ai crimini di guerra(8). I giuristi del CICR prevedono di partecipare attivamente a questo processo d'elaborazione, in particolare per quel che riguarda gli elementi costitutivi i crimini di guerra. È evidente che la Corte può essere veramente efficace solo se un gran numero di Stati ratificano i suoi Statuti. Nessun dubbio che il CICR contribuirà molto ad incoraggiare i governi a farlo. Anche le Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sono state invitate a promuovere la ratifica dello Statuto della Corte da parte dei governi dei rispettivi Paesi. Inoltre, tenuto conto del principio di complementarità tra la Corte penale internazionale e le giurisdizioni penali nazionali, gli Stati devono moltiplicare i loro sforzi per elaborare una legislazione nazionale tesa a far applicare l'obbligo universale di perseguire i criminali di guerra presunti ovunque essi si trovino. Anche dopo la creazione della Corte penale internazionale, gli Stati continueranno ad essere tenuti ad esercitare la loro giurisdizione in materia penale riguardo alle persone sospettate di crimini internazionali, poiché la Corte non è competente che nel caso in cui il sospettato non sia stato giudicato da un tribunale nazionale. È probabile che ciò incoraggerà gli Stati a prendere misure appropriate sul piano nazionale. A questo scopo, i Servizi consultivi del CICR continueranno ad offrire loro un'assistenza tecnica per aiutarli d adottare le leggi necessarie per indagare sui criminali di guerra presunti ed avviare dei procedimenti contro di essi. Conclusioni Resta da sperare che questa nuova Corte contribuirà in maniera significativa a migliorare il rispetto del Diritto Internazionale Umanitario ed aiuterà così a limitare il numero di vittime. Gli Stati sono invitati a divenire parti allo Statuto della Corte penale internazionale ed a prendere tutte le misure necessarie per assicurare che cominci suoi lavori nelle migliori condizioni e che essa sia efficace. Le opinioni esposte in questo articolo sono quelle dell'autore e non impegnano il CICR. Originale in inglese. (1) Marie-Claude Roberge è consigliere giuridico in seno alla Divisione giuridica del CICR. In qualità di rappresentante del CICR (che aveva lo status di osservatore alla Conferenza diplomatica di Roma), ha assistito ai negoziati relativi allo Statuto della Corte Penale Internazionale, e quindi alla sua adozione. (2) Questi documenti di lavoro sono disponibili sul sito Web del CICR: www.icrc.org. (3) Supra, nota 1. (4) Per la lista completa dei crimini di guerra, vedere l'art. 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (allegato 1). (5) Cf. art. 8, par. 2 (b) (xx), dello statuto della Corte penale internazionale (allegato 1). (6) Tuttavia, il fatto che certi crimini siano assenti dalla lista o che questa si differenzi dalle norme dei Protocolli del 1977, non avrà forse che delle conseguenze limitate. L'art. 10 dello Statuto della Corte penale internazionale prevede, in effetti, specificatamente che "nessuna disposizione del presente capitolo (che contiene la definizione di crimini di guerra) deve essere interpretata nel senso di limitare le regole del diritto internazionale esistente o in formazione o di pregiudicarle in qualsiasi modo per fini diversi da quelli del presente Statuto." (7) Ciò implica che la legislazione nazionale dello Stato Y permetta ai suoi tribunali nazionali di giudicare un cittadino straniero per crimini commessi in un altro Paese. Ad oggi, solo un piccolo numero di Stati hanno adottato una tale legislazione. (8) Una proposta contenente gli elementi costitutivi dei crimini saranno elaborati da una Commissione preparatoria formata dai rappresentanti degli Stati firmatari dell'Atto finale della Conferenza e da altri Stati invitati per l'occasione. Una bozza deve pronta entro il giugno 2000. ------- 4 ------- Allegato 1 ---------- Statuto della Corte penale internazionale Adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sulla creazione di una Corte penale internazionale (estratto) Articolo 8 - Crimini di guerra 1. La Corte ha competenza a giudicare i crimini di guerra in particolare quando questi ultimi rientrano nell'ambito di un piano o di una politica, o fanno parte di una serie di crimini analoghi commessi su grande scala. 2. Ai fini dello Statuto, per "crimini di guerra" s'intendono: a) Gravi infrazioni alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno qualsiasi degli atti di seguito enumerati quando si riferisce a persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra: i) L'omicidio intenzionale; ii) La tortura o i trattamenti inumani, comprese le sperimentazioni biologiche; iii) Il fatto di causare intenzionalmente gravi sofferenze o di pregiudicare gravemente l'integrità fisica o la salute; iv) La distruzione e l'appropriarsi di beni, non giustificata da esigenze militari ed eseguita su vasca scala in modo illecito ed arbitrario; v) Il fatto di costringere un prigioniero di guerra o un'altra persona protetta a servire nelle forze armate di una potenza nemica; vi) Il fatto di privare intenzionalmente un prigioniero di guerra od ogni altra persona protetta del suo diritto di essere giudicato regolarmente ed imparzialmente; vii) Le deportazioni o i trasferimenti illeciti o le detenzioni illegali; viii) La cattura d'ostaggi. a) Atre gravi violazioni di leggi ed usi applicabili ai conflitti armati internazionali nel contesto stabilito dal Diritto Internazionale Umanitario, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti: i) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro la popolazione civile in generale o contro civili con non partecipano direttamente alle ostilità; ii) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro beni civili che non sono obiettivi militari; iii) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro il personale, le installazioni, le attrezzature, le unità o i veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitaria o di mantenimento della pace secondo la Carta delle Nazioni Unite nella misura in cui gli stessi hanno diritto alla protezione garantita ai civili ed ai beni di natura civile dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv) Il fatto di sferrare un attacco deliberato, sapendo che lo stesso causerà incidentalmente perdite di vite umane e feriti fra la popolazione civile, danni a beni di civili, ovvero danni estesi, gravi e durevoli all'ambiente naturale, da ritenersi manifestamente eccessivi rispetto all'insieme del vantaggio militare concreto e diretto previsto; v) Il fatto di attaccare o di bombardare con qualsiasi mezzo città, villaggi, abitazioni o edifici senza difesa e che non sono obiettivi militari; vi) Il fatto di uccidere o ferire un combattente il quale, avendo deposto le armi o non avendo più i mezzi per difendersi, si è arreso a discrezione; vii) Il fatto di utilizzare la bandiera di parlamentare, la bandiera o le insegne militari e l'uniforme del nemico o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché i segni distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra, causando in tal modo la perdita di vite umane o feriti gravi; viii) Il trasferimento diretto, o indiretto, da parte della potenza occupante, di una parte della propria popolazione civile nel territorio che occupa, oppure la deportazione o il trasferimento all'interno o fuori del territorio occupato, della totalità o di una parte della popolazione di questo territorio; ix) Il fatto di lanciare attacchi deliberati contro edifici destinati alla religione, all'insegnamento, all'arte, alla scienza o alle opere di carità, monumenti storici, ospedali e luoghi dove siano riuniti malati o feriti, a condizione che tali edifici non siano utilizzati per fini militari; x) Il fatto di sottoporre persone di una parte nemica caduta in potere, a mutilazioni o sperimentazioni mediche o scientifiche, quali che siano, non motivate da un trattamento medico, né praticate nell'interesse di tali persone e che comportano la morte delle stesse o mettono seriamente in pericolo la loro salute; xi) Il fatto di uccidere o di ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico; xii) Il fatto di dichiarare che nessuno avrà la vita salva; xiii) Il fatto di distruggere o confiscare i beni del nemico, salvo nei casi in cui tali distruzioni o confische sono imperativamente comandate da necessità di guerra; xiv) Il fatto di dichiarare estinti, sospesi o inammissibili in giudizio, i diritti e le azioni di cittadini della parte nemica; xv) Il fatto per un belligerante di costringere i cittadini della parte nemica a partecipare ad operazioni belliche dirette contro il loro Paese, anche se erano al servizio di questo belligerante prima dell'inizio della guerra; xvi) Il saccheggio di una città o di una località, anche se presa d'assalto; xvii) Il fatto di utilizzare veleno o armi avvelenate; xviii) Il fatto di utilizzare gas asfissianti tossici o affini nonché ogni liquido, sostanza od ordigno analogo; xix) Il fatto di utilizzare proiettili che si dilatano o si appiattiscono facilmente nel corpo umano come le pallottole il cui involucro duro non ricopre del tutto il centro o è inciso in schegge; xx) Il fatto di utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento di natura tale da causare mali superflui o sofferenze inutili o che di per sé agiscono senza discriminazione in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto generale e che siano iscritti in un annesso al presente Statuto, per mezzo di un emendamento adottato in conformità alle norme degli articoli 121 e 123; xxi) Gli attentati alla dignità della persona, ed anche i trattamenti umilianti e degradanti; xxii) Lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata o tutte le altre forme di violenza sessuale costituenti una violazione grave alle Convenzioni di Ginevra; xxiii) Il fatto di utilizzare la presenza di un civile o di un'altra persona protetta per evitare che certi punti, zone o forze militari non siano bersaglio di operazioni militari; xxiv) Il fatto di lanciare attacchi deliberati contro gli edifici, il materiale, le unità e i mezzi di trasporto sanitari, e le persone utilizzanti, conformemente al diritto internazionale, i simboli distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; xxv) Il fatto di procedere alla costrizione o all'arruolamento di bambini di età inferiore ai 15 anni, nelle forze armate nazionali o di farli partecipare attivamente alle ostilità; a) In caso di conflitto armato che non presenta un carattere internazionale, le violazioni gravi dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito elencati commessi contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e le persone che sono state messe fuori combattimento da malattie, ferite, detenzione o da qualsiasi altra causa: i) Gli attentati alla vita ed all'integrità corporale, nonché la morte in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e degradanti; ii) Gli attentati alla dignità della persona, nonché i trattamenti umilianti e degradanti; iii) La presa di ostaggi; iv) Le condanne pronunciate e le esecuzioni effettuate senza un giudizio preliminare, reso da un tribunale regolarmente costituito, che dia le garanzie giudiziari generalmente riconosciute come indispensabili; a) Il punto c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati che non presentano un carattere internazionale e non si applicano dunque alle situazioni di tumulti o tensioni interne quali le sommosse, gli atti di violenza sporadici o isolati e gli atti per natura affini; b) le altre violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili ai conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, nei casi stabiliti dal diritto internazionale, vale a dire uno degli atti di seguito elencati: i) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro la popolazione civile in generale o contro civili con non partecipano direttamente alle ostilità; ii) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro le installazioni, il materiale, le unità e i mezzi di trasporto sanitari, e il personale che utilizza, conformemente al diritto internazionale, i simboli distintivi previsti dalla Convenzioni di Ginevra; iii) Il fatto di sferrare attacchi deliberati contro il personale, le installazioni, le attrezzature, le unità o i veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitaria o di mantenimento della pace secondo la Carta delle Nazioni Unite nella misura in cui gli stessi hanno diritto alla protezione garantita ai civili ed ai beni di natura civile dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv) Il fatto di lanciare attacchi deliberati contro edifici destinati alla religione, all'insegnamento, all'arte, alla scienza o alle opere di carità, monumenti storici, ospedali e luoghi dove siano riuniti malati o feriti, a condizione che tali edifici non siano utilizzati a fini militari; v) Il saccheggio di una città o di una località, anche se presa d'assalto; vi) Lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, così come definiti all'art. 7, par. 2 (f), la sterilizzazione forzata, o tutte le altre forme di violenza sessuale costituenti una violazione grave alle Convenzioni di Ginevra; vii) Il fatto di procedere alla costrizione o all'arruolamento di bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o di farli partecipare attivamente alle ostilità viii) Il fatto di ordinare lo spostamento della popolazione civile per delle ragioni dipendenti dal conflitto, salvo che nel caso in cui la sicurezza dei civili o degli imperativi militari lo esigano; ix) Il fatto di uccidere o di ferire a tradimento un combattente nemico; x) Il fatto di dichiarare che nessuno sarà fatto salvo; xi) Il fatto di sottoporre persone di una parte nemica caduta in potere, a mutilazioni o sperimentazioni mediche o scientifiche, quali che siano, non motivate da un trattamento medico, né praticate nell'interesse di tali persone e che comportano la morte delle stesse o mettono seriamente in pericolo la loro salute; xii) Il fatto di distruggere o confiscare i beni del nemico, salvo nei casi in cui tali distruzioni o confische sono imperativamente comandate da necessità di guerra; a) Il punto e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati che non presentano carattere internazionale e non si applicano dunque alle situazioni di tumulti e tensioni interne come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che oppongono in maniera prolungata sul territorio di uno Stato le autorità del governo di questo Stato e dei gruppi armati organizzati o dei gruppi organizzati fra loro. 1. Nulla nel paragrafo 2 (c) e (d) impegna la responsabilità di un governo a mantenere o a ristabilire l'ordine pubblico nello Stato o a difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi. (Versione del 17 luglio 1998. Questo testo è suscettibile di essere modificato) ------- 5 ------- Corte penale internazionale: infine una realtà Lo Statuto della Corte penale internazionale permanente è finalmente stato adottato, il 17 luglio, dopo anni di sforzi accaniti e cinque settimane di negoziati intensi e certe volte ardui. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) si felicità di quest'avvenimento storico. Esso spera sinceramente che questo Statuto permetterà alla Corte di lottare efficacemente contro i criminali che si fanno beffe della comunità internazionale e la cui impunità costituisce un'incitazione al crimine. Conviene tuttavia rilevare che le regole sostanziali di questo Statuto potranno essere ancora migliorate. È increscioso, ad esempio, che gli Stati che saranno parti avranno la possibilità di scegliere di non accettare, per un periodo di sette anni, la giurisdizione della Corte sui crimini di guerra. Inoltre, negli Stati che non hanno aderito allo Statuto, i criminali di guerra che hanno perpetrato dei crimini sul loro territorio o che sono loro cittadini, non possono essere perseguiti dalla Corte. Conseguentemente è indispensabile che questo trattato sia ratificato da un gran numero di Stati, perché la Corte possa disporre di un finanziamento adeguato e di personale qualificato. Ci resta ancora molto cammino da compiere. Bisogna perseguire implacabilmente e senza ritardo i criminali di guerra affinché il diritto possa esercitare un effetto dissuasivo per il beneficio di tutti coloro che, senza ciò, diventeranno le loro vittime e saranno massacrati, saccheggiati, stuprati e torturati. Comitato Internazionale della Croce Rossa Comunicato di stampa n° 98/27 18 luglio 1998 |