19 MARZO 1999 nr. 23 Notiziario a cura del Museo Internazionale Croce Rossa Castiglione delle Stiviere (MN) ---------------------------------------------------------------------------------- 1. ICRC NEWS 10 Traduzione di R.Arnò 2. MESSA AL BANDO INTERNAZIONALE DELLE MINE ANTIUOMO GENESI E NEGOZIAZIONE DEL TRATTATO D'OTTAWA di Peter Herby e Stuart Maslen - "Revue Internazionale de la Croix Rouge" CICR Dic.98 nr.832. Traduzione di Luigi Micco (Benevento). 3. 3° CORSO REGIONALE INTERCOMPONENTI INFORMATIVO DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO APPLICABILE AI CONFLITTI ARMATI EMILIA ROMAGNA
-------- 1 --------- ICRC NEWS 10 11 marzo 1999 SOMMARIO YUGOSLAVIA/KOSOVO: IL CICR ASSISTE I CIVILI COLPITI DAGLI SCONTRI: Le équipes del CICR si sono recate giornalmente nei villaggi che si trovano in Kosovo lungo il confine con la ex-Repubblica Yugoslava di Macedonia, per assistere i civili colpiti nel corso dei combattimenti, che hanno avuto luogo la scorsa settimana in quell'area, tra le forze di sicurezza Serbe e l'Esercito di Liberazione del Kosovo. CAMEROON: HANNO INIZIO LE VISITE ALLE PRIGIONI: Il 1 marzo, dopo che le autorità hanno accettato l'offerta dei suoi servizi, il CICR ha iniziato le visite nei luoghi di detenzione in Cameroon. Conformemente alla prassi seguita dal CICR in questi casi, i delegati del CICR potranno accedere a tutti i locali di detenzione, potranno intrattenersi privatamente con i detenuti e potranno ripetere le visite in date decise dal CICR. BOSNIA-HERZEGOVINA: "LA GUERRA E' UN GIOCO DI MORTE": La guerra ha inizio quando fallisce la diplomazia, ed il diritto internazionale umanitario ha maggiori possibilità di essere violato quando le armi sono impugnate da cittadini comuni. E' questo il parere di Zoran Grujic, direttore aggiunto del Centro per l'azione contro le mine in Bosnia-Herzegovina. -------- 2 --------- Nota introduttiva: Nel numero 21 di Caffè Dunant, inviato il 2 marzo '99, è stato pubblicata la traduzione di una prima parte dell'articolo MESSA AL BANDO INTERNAZIONALE DELLE MINE ANTIUOMO GENESI E NEGOZIAZIONE DEL TRATTATO D'OTTAWA di Peter Herby e Stuart Maslen apparso sul nr.832 della "Revue Internazionale de la Croix Rouge" CICR Dic.98. Di seguito pubblichiamo la seconda parte. La traduzione è a cura di Luigi Micco (Benevento). Nota sugli autori: Stuart Maslen è consigliere giuridico; Peter Herby è coordinatore dell'Unità mine/armi in seno alla Divisione Giuridica del CICR. Sono stati entrambi membri della delegazione del CICR alla Conferenza Diplomatica d'Oslo, durante la quale è stato discusso il trattato d'Ottawa. LA NEGOZIAZIONE DEL TRATTATO Solo qualche settimana dopo che il ministro canadese degli affari esteri aveva lanciato il suo invito, il governo austriaco ha fatto circolare il primo progetto di un trattato di messa al bando delle mine antiuomo. Il testo s'ispirava nettamente ai negoziati che avevano avuto luogo nell'ambito della prima Conferenza d'esame della Convenzione su certe armi classiche e al diritto sul disarmo, in particolare alla Convenzione sul divieto della messa a punto, della fabbricazione, di stoccaggio e d'impiego delle armi chimiche e sulla loro distruzione, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 30 novembre 1992. Il progetto presentato prevedeva chiaramente il divieto della messa a punto, della fabbricazione, dello stoccaggio e dell'impiego delle mine antiuomo - conservando la definizione ambigua di mina antiuomo enunciata nel Protocollo II modificato [5] - ed esigeva la distruzione delle scorte nell'arco di un anno e la rimozione di tutte le mine antiuomo disseminate, nell'arco di cinque anni. Nel dicembre 1996, l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato (con 157 voti a favore, 10 astenuti e alcuni voti contro) la risoluzione 51/45S che avrebbe certamente lasciato il segno: gli Stati erano esortati ad "impegnarsi attivamente per quanto possibile a condurre i negoziati relativi ad un accordo internazionale efficace e giuridicamente impegnativo per vietare l'uso, lo stoccaggio, la fabbricazione e il trasferimento delle mine terrestri antiuomo". È così che si è avviato il processo di negoziazione di un trattato che prevedeva la messa al bando totale delle mine antiuomo. Una data conclusiva - la fine del 1997 - era stata fissata per l'adozione e la firma di questo accordo. Un "nocciolo duro" di governi particolarmente convinti della necessità di un divieto e rappresentanti differenti regioni geografiche, ha cominciato a riunirsi in maniera informale per determinare il modo migliore di far avanzare il processo d'Ottawa. Il governo austriaco, che aveva elaborato un primo progetto del testo alla fine del 1996, ha organizzato una riunione a Vienna, dal 12 al 14 febbraio 1997, per permettere agli Stati di procedere ad uno scambio di vedute sul contenuto del trattato. Durante la riunione d'esperti sulla Convenzione per la messa al bando delle mine antiuomo (la riunione d'esperti di Vienna), alla quale hanno partecipato i rappresentanti di 111 governi, il CICR ha indicato ciò che esso considerava come posta in gioco principale. Per primo, il CICR ha sottolineato l'importanza che la definizione di mina antiuomo fosse privata d'ogni ambiguità. In secondo luogo, affinché la messa al bando sia effettiva, il nuovo trattato deve vietare completamente la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento e l'uso delle mine antiuomo ed esigerne la distruzione. Un approccio graduale deve essere adottato e cominciare dal divieto immediato d'ogni nuovo dispiegamento di queste armi, così come la loro produzione e il loro trasferimento. La distruzione delle scorte esistenti, così come la rimozione e la distruzione delle mine già disseminate, deve essere avviata in una seconda tempo (tanto breve quanto i problemi d'ordine pratico permettono). Terzo, il CICR ha rilevato che il controllo dell'applicazione del trattato sarà un elemento importante della politica teso a mettere fine all'impiego delle mine antiuomo. Il metodo migliore, secondo il CICR, sarà di instaurare un meccanismo indipendente per indagare, sulla base di rapporti degni di fede, in merito all'uso di queste armi dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato. Lodando un massimo controllo dell'applicazione del trattato, il CICR ha incoraggiato specificatamente gli Stati a non tollerare che questo controllo fosse da ostacolo alle regole di base vietanti le mine antiuomo. Il CICR ha ricordato agli Stati che le regole esistenti del diritto umanitario che vietano l'impiego delle armi specifiche erano state stabilite senza essere accompagnate da misure di verifiche, ma ciò non aveva impedito che fossero largamente rispettate. Quarto, il CICR ha affrontato la questione dell'universalità del trattato. L'applicazione universale delle norme giuridiche è un obiettivo importante e il CICR, conformemente al mandato conferitogli dalle Convenzioni di Ginevra, consacra molti mezzi e sforzi nel promuovere gli accordi già in vigore. È vero, comunque, che alcuni dei principali strumenti di diritto umanitario non sono stati oggetto di un'adesione universale sin dall'inizio. In effetti, molti Stati hanno atteso decine d'anni prima di ratificare il Protocollo di Ginevra del 1925 riguardante l'utilizzo dei gas [6], inoltre, a L'Aia, nel 1899, due delle grandi potenze dell'epoca avevano votato contro il divieto di proiettili dum-dum. Tuttavia, la maggior parte degli Stati hanno rispettato, e rispettano ancora, le norme stabilite da questi accordi. Dopo la riunione d'esperti di Vienna e tenendo conto dei commenti formulati dai partecipanti, il governo austriaco ha revisionato il suo testo originale e il 14 marzo 1997, ha pubblicato il suo secondo progetto di Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione. Il titolo e una gran parte del testo sono gli stessi del trattato che è stato alla fine adottato. I dibattiti che hanno avuto luogo durante la riunione d'esperti di Vienna avevano mostrato che la questione del controllo dell'applicazione del trattato sarebbe stata molto discussa. In effetti, certi governi avevano un approccio di tipo "diritto umanitario" (cioè esigevano un minimo di controllo), mentre altri speravano di vedere instaurare un complesso sistema di verifiche, simile a quello che era stato previsto negli accordi negoziati in materia di disarmo. Particolarmente interessato a tale questione, il governo tedesco si è offerto di organizzare un incontro esclusivamente consacrato al controllo dell'applicazione del trattato. La riunione internazionale d'esperti su un eventuale sistema di verifica di un trattato di messa al bando delle mine terrestri antiuomo (la riunione d'esperti di Bonn) si è tenuta tra il 24 e il 25 aprile 1997. Al fine di facilitare il dibattito, il governo tedesco aveva preparato un documento che presentava un meccanismo di verifica di una Convenzione che vieti le mine terrestri antiuomo. In totale, 121 Paesi erano presenti a questa riunione e i pareri sono sembrati subito discordanti. Alcuni Stati ritenevano che affinché un trattato fosse efficace, fosse essenziale prevedere un controllo dettagliato della sua applicazione. Altri Stati, la cui concezione si avvicinava a quella del CICR, rilevavano che l'accordo proposto aveva un carattere essenzialmente umanitario, ed essi sottolineavano l'importanza principale di una norma priva d'ogni ambiguità, che vieti le mine antiuomo. Dal 24 al 27 giugno, il governo belga è stato l'ospite della Conferenza internazionale per la messa al bando totale delle mine antiuomo; riunione ufficiale, seguito della Conferenza d'Ottawa del 1996, la Conferenza di Bruxelles aveva come scopo essenziale, l'adozione di una dichiarazione destinata ad accompagnare il terzo ed ultimo progetto del testo austriaco, trasmesso alla fine dei negoziati e d'adozione alla Conferenza diplomatica convocata ad Oslo (Norvegia) nel settembre 1997. Su 156 Stati partecipanti alla Conferenza di Bruxelles, 97 hanno firmato completamente la "Dichiarazione di Bruxelles", che affermava che gli elementi essenziali di un trattato di messa al bando delle mine antiuomo erano i seguenti: - proibizione totale dell'impiego, di stoccaggio e di trasferimento delle mine antiuomo; - distruzione di tutte le mine antiuomo, sia provenienti dalle scorte sia dallo sminamento; - cooperazione ed assistenza internazionale nell'ambito delle operazione di sminamento dei Paesi infestati. È il caso di rilevare l'assenza, nella dichiarazione, di qualsiasi menzione dell'importanza del sostegno internazionale alle azioni d'assistenza in favore delle vittime delle mine e dell'obbligo assoluto di eliminare tutte le mine messe in opera (l'obbligo non è relativo che alle mine antiuomo "provenienti dallo sminamento"). Trasmettendo il progetto del testo austriaco alla Conferenza diplomatica d'Oslo, gli Stati che appoggiavano la Dichiarazione di Bruxelles hanno ugualmente riaffermato la loro volontà di raggiungere l'obiettivo fissato dal ministro canadese degli Affari esteri: la firma di un trattato ad Ottawa prima della fine del 1997. I risultati di questa conferenza sono stati salutati dal CICR come rappresentanti un progresso d'importanza cruciale, da cui la dichiarazione del presidente del CICR: "la Conferenza di Bruxelles ha dimostrato che lo slancio in favore di una messa al bando di queste armi perverse è ormai irreversibile". La Conferenza diplomatica per la messa al bando totale delle mine antiuomo (la Conferenza diplomatica d'Oslo), convocata dalla Norvegia, si è aperta ad Oslo il 1° settembre 1997. Era previsto che essa sarebbe durata al massimo tre settimane. Il Paese ospite aveva già presentato le regole di procedura in vigore durante la negoziazione dei Protocolli del 1977 aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, che prevedevano un voto a maggioranza dei due terzi se non era possibile arrivare ad un consenso. Solo gli Stati che avevano formalmente appoggiato la Dichiarazione di Bruxelles sono stati riconosciuti come partecipanti ufficiali alla Conferenza diplomatica d'Oslo e hanno dunque diritto al voto. Tutti gli altri Stati presenti sono stati ufficialmente considerati come degli osservatori, allo stesso titolo delle Nazioni Unite, del CICR, della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, così come la Campagna internazionale per la messa al bando delle mine terrestri. Il successo della Conferenza diplomatica d'Oslo può essere attribuito a parecchi fattori. Due elementi hanno tuttavia rivestito un'importanza particolare: da una parte, la creazione e il mantenimento della volontà politica necessaria e dall'altra, l'interesse dei media, legato al tragico decesso della principessa Diana. Non bisogna dimenticare il ruolo cruciale giocato dal presidente della Conferenza, l'ambasciatore del Sud Africa, Jacob Selebi. Con fermezza e determinazione, egli ha fatto avanzare i negoziati e li ha fatti concludere prima della fine delle tre settimane previste. Il suo contributo alla riuscita del processo d'Ottawa deve essere riconosciuto. DEFINIZIONI a) Mine Benché è stato avanzato che gli "ordigni esplodenti improvvisamente" erano assimilabili alle mine, e dunque regolamentati dal Protocollo II modificato, un certo numero di Stati erano preoccupati di vedere questo dispositivo coperto dal trattato d'Ottawa. La definizione di mina, che compare nel Protocollo II modificato, era dunque stata completata con l'aggiunta, immediatamente dopo la parola "ordigno" dell'espressione "concepito per essere posto". La nuova definizione di mina era dunque la seguente: "un congegno concepito per essere posto sotto o sopra il suolo o un'altra superficie o in prossimità, per esplodere in seguito alla presenza, alla prossimità o al contatto di una persona o di un veicolo" [9]. Durante i negoziati d'Oslo, durante i dibattiti sulle definizioni, un'iniziativa del governo australiano ha ottenuto di far accettare che la Convenzione vietasse ugualmente gli ordigni che esplodono improvvisamente o adattati per funzionare come mine antiuomo (in altre parole, se un congegno funzione come una mina antiuomo, esso deve essere considerato tale). b) Mine antiuomo La definizione di mine antiuomo ha, naturalmente, costituito uno dei punti più aspramente dibattuti. La definizione che figura nel Protocollo II modificato aveva un carattere inutilmente ambiguo, riconosciuto anche da alcuni Stati favorevoli alla ripresa di questa definizione nel nuovo trattato. Durante la riunione di esperti di Vienna, i favorevoli al mantenimento della definizione data nel primo progetto austriaco erano sembrati tanti quanti i favorevoli ad una sua modifica. Dal parte lato, il CICR e la Campagna internazionale per la messa al bando delle mine terrestri, avevano fermamente chiesto che il termine "principalmente" fosse soppresso dalla definizione. Nel corso dei mesi che hanno seguito la riunione di esperti di Vienna, comunque, sempre più Stati - in particolare quelli che giocavano un ruolo più attivo nel processo di Ottawa - si sono riuniti nell'idea che la definizione di mine antiuomo dovesse essere chiarita. È così che, nel secondo progetto del testo, il governo austriaco ha soppresso il termine "principalmente" dalla definizione ed ha aggiunto un'eccezione per le mine dotate di dispositivo antimanipolazione [10]. La stesura riguardante i dispositivi antimanipolazioni riprende il testo di una dichiarazione interpretativa sul senso da dare al termine "principalmente", formulata dalla Germania e da oltre 20 altre delegazioni al momento dell'adozione del Protocollo II modificato. Durante la Conferenza di Bruxelles, un certo numero di Stati, quali l'Etiopia, si sono dichiarati favorevoli alla soppressione della parola "principalmente" nella definizione. Altri Stati, quali la Svezia ed il Regno Unito, che si auguravano di evitare un'apparente incoerenza in rapporto alla definizione che figurava nel Protocollo II modificato, hanno fatto sapere che essi desideravano proseguire le discussioni in merito alla definizione. Di fatto, durante la Conferenza diplomatica di Oslo, la questione è stata oggetto di un intenso dibattito. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno tentato di ottenere l'inclusione di un'eccezione per le mine antiuomo contenute nei sistemi di armamento misti [11], ma le altre delegazioni hanno giudicato inaccettabile questa eccezione. Ugualmente, una proposta dell'Australia tesa a escludere le mine i cui effetti potessero essere esclusivamente limitati ai combattenti [12] è stata rifiutata, anche perché nessuna mina di questo tipo sembra esistere o essere in corso di sviluppo. Infine, la proposta della Norvegia che desiderava chiarire l'eccezione di cui dovevano beneficiare le mine anticarro, "ivi comprese quelle che sono dotate di mine antiuomo" [13], non è stata accettata. La definizione di mine antiuomo che figura nel trattato di Ottawa copre dunque tutte le mine antiuomo, ivi compresi i congegni direzionali a frammentazione collegati ad un filo-trappola, ma non copre le mine anticarro dotate di dispositivo antimanipolazione. Il CICR continuerà a seguire i lavori di sviluppo delle mine anticarro per assicurarsi che il peso di una persona non sia sufficiente ad innescare l'esplosione di questi congegni. c) Dispositivo antimanipolazione Il secondo progetto austriaco prevedeva una definizione identica a quella che figurava nel Protocollo II modificato [14]. Durante la Conferenza diplomatica di Oslo, in seguito ad una proposta del Regno Unito [15] la definizione è stata modificata in modo tale che non solo i dispositivi che innescano l'esplosione della mina in caso di tentativo di manipolazione, ma anche i dispositivi che innescano l'esplosione della mina in caso "di altra alterazione intenzionale" siano ugualmente considerati come dispositivi antimanipolazione. Un certo numero di Stati hanno invocato quella che è chiamata la "dottrina dell'atto innocente", secondo la quale un meccanismo che possiede una così grande sensibilità che il semplice fatto di toccarlo inneschi l'esplosione della mina non debba essere considerato come un dispositivo antimanipolazione. Una mina così fatta sarà dunque coperta dalla definizione di mina antiuomo. Nel caso contrario i passanti innocenti sarebbero esposti a dei rischi di ferite eccessive, ciò che tradisce l'obiettivo stesso del trattato, ovvero poter prevenire gli effetti indiscriminati delle mine antiuomo. Il CICR prevede di seguire l'evoluzione della situazione in questo campo, al fine di assicurare che sia lo spirito sia il senso di tale disposizioni siano pienamente rispettati. d) Trasferimenti La definizione di trasferimento che figura nel trattato di Ottawa è la replica esatta di quella che da' il Protocollo II modificato (essa stessa basata sulla definizione di "trasferimento" utilizzata dal 1993 per il Registro delle armi classiche delle Nazioni Unite). Essa è stata introdotta nel secondo progetto austriaco ed adottata ad Oslo senza alcuna modifica importante che non l'aggiunta della parola "antiuomo", che non figura nella definizione del Protocollo II. Così, secondo l'art. 2, par. 4, del trattato di Ottawa, per "trasferimento", si intende oltre al trasporto materiale di mine antiuomo dal territorio di uno Stato, o la loro introduzione materiale, in quello di un altro Stato, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo su queste mine, ma non la cessione di un territorio sul quale delle mine antiuomo siano state poste. Sussistono, tuttavia, alcune divergenze sul fatto di sapere se le due prime possibilità siano cumulative o alternative. Questa questione è collegata con le discussioni che hanno avuto luogo in seno all'OTAN in merito alla possibilità, per le mine antiuomo degli Stati Uniti, di transitare attraverso i Paesi dell'OTAN. DIVIETI ESSENZIALI a) Divieto di impiegare le mine antiuomo Il divieto di impiegare mine antiuomo riveste un'importanza cruciale, poiché rappresenta l'oggetto stesso e lo scopo del trattato. In effetti, in assenza di un divieto assoluto dell'impiego delle mine antiuomo, gli altri divieti non potrebbero più avere un carattere assoluto. "È vietato impiegare mine antiuomo se queste possono essere considerate come producenti degli effetti traumatici eccessivi o come esplodenti senza discriminazione", si può leggere nel primo progetto austriaco. In virtù di certi commenti negativi (questa formulazione lascia intendere che gli Stati, di fatto, violino il diritto internazionale impiegando le mine antiuomo), il divieto si è trasformato, nel secondo progetto, in un semplice impegno: ogni Stato parte si impegna "a mai, quali che siano le circostanze, utilizzare mine antiuomo". Il testo di questa disposizione è stato conservato nella versione finale, anche se un certo numero di Paesi abbiano desiderato includere delle eccezioni o dei periodi transitori. Durante la Conferenza di Bruxelles, per esempio, una Stato ha chiesto che il divieto d'impiego sia accompagnato da un'eccezione in caso di "circostanze straordinarie". A Oslo, lo stesso Stato ha proposto un "assetto temporaneo", secondo il quale "in caso di circostanze eccezionali che mettano in pericolo la sicurezza nazionale, uno Stato può impiegare mine antiuomo in maniera conforme al diritto internazionale dei conflitti armati". Questa proposta è stata categoricamente rifiutata dagli altri partecipanti alla Conferenza che hanno ritenuto che una tale eccezione avrebbe compromesso l'intero trattato. b) Divieto di mettere a punto mine antiuomo Il divieto di mettere a punto mine antiuomo [16] rappresenta la prima comparsa di una tale disposizione in un trattato di diritto umanitario. Gli Stati dovranno avere gran cura, nell'ambito dei loro programmi militari di ricerca e sviluppo, per far si che questa regola sia pienamente rispettata. Un'attenzione particolare dovrà essere portata alla tecnologia detta "a doppio uso", così come ai dispositivi antimanipolazioni che potrebbero permettere ad una mina anticarro di funzionare come una mina antiuomo. c) Divieto di incitare chiunque a commettere una violazione È ugualmente proibito "assistere, incoraggiare o incitare, in qualunque maniera, chiunque ad impegnarsi in tutte le attività vietate ad uno Stato parte in virtù della presente Convenzione" [17]. Questa disposizione copre, per esempio, la concessione della licenza di fabbricazione di mine antiuomo. Si applica ugualmente alla situazione di certi Paesi appartenenti all'OTAN. Ratificando il trattato, il Canada ha formulato una dichiarazione d'interpretazione, secondo la quale la semplice partecipazione di soldati canadesi ad un'operazione delle Nazioni Unite che coinvolge uno Stato non parte alla Convenzione e l'impiego delle mine da parte di un tale Stato, non equivarrà ad una "assistenza" ai sensi del trattato. Ciò si applicherà ugualmente al passaggio, in transito, sul territorio di uno Stato parte, di mine antiuomo appartenente ad uno Stato non parte alla Convenzione. d) Eccezione proposte in rapporto agli obblighi generali Durante la Conferenza diplomatica di Oslo, gli Stati Uniti hanno proposto (pensando essenzialmente alla situazione in Corea) di prevedere un'eccezione agli obblighi generali del trattato per le "attività di un comandante delle Nazioni Unite o di un suo successore, impiegato da uno Stato parte partecipante a questo comando, quando un accordo di armistizio militare sia stato concluso da un comando delle Nazioni Unite" [18]. Questa situazione è stata abbondantemente dibattuta, all'interno e all'esterno della sala della Conferenza, ma alla fine è stato deciso che una tale eccezione non sarebbe stata accettabile. D'altra parte, la possibilità di prevedere un periodo generale di transizione, durante la quale ogni Stato possa ritardare la messa in applicazione della Convenzione per un periodo determinato, è stato ugualmente esaminato. Tuttavia, gli Stati Uniti non hanno giudicato che questa disposizione, sufficiente a garantire che essi possano aderire prossimamente al trattato, e il soggetto è stato abbandonato. Note: [5] L'art. 2, par. 3, del Protocollo II modificato definisce una mina antiuomo come essere "principalmente concepita per esplodere in seguito alla presenza, alla prossimità o al contatto di una persona". L'espressione "principalmente concepita" è stata combattuta dal CICR che temeva che essa fosse abusivamente impiegata in quei casi in cui si poteva affermare che un ordigno avesse un altro scopo "principale", benché essa operasse chiaramente come una mina antiuomo. [6] Protocollo riguardante il divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o similari e di mezzi batteriologici (firmato a Ginevra il 17 giugno 1925). [7] Vedere il documento APL/CW.46 del 3 settembre 1997. [8] Paragrafo 11 del preambolo. [9] Art. 2, par. 2. [10] "Le mine concepite per esplodere in seguito alla presenza, alla prossimità o al contatto di un veicolo, e non di una persona, che sono equipaggiate con dispositivi antimanipolazioni, non sono considerate come mine antiuomo per la presenza di questo dispositivo". [11] Vedere documento APL/CW.9 del 1 settembre 1997. [12] Vedere documento APL/CW.2 del 1 settembre 1997. [13] Vedere documento APL/CW.4 del 1 settembre 1997. [14] "Per dispositivo antimanipolazione", [si intende] un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte di questa, collegato a questa, attaccato a questa o posto sotto questa, e che si innesca in caso di tentativo di manipolazione della mine." Vedere Protocollo II modificato, art. 2, par. 14. [15] Vedere documento APL/CW.32 del 2 settembre 1997. [16] Vedere art. 1, par. 1b. [17] Art. 1, par. 1c. [18] Vedere documento APL/CW.8 del 1 settembre 1997. [19] Art. 5, primo progetto austriaco. [20] Vedere documento APL/CW.10 del 1 settembre 1997. [21] Art. 3, par. 1, trattato d'Ottawa. (22] Il Canada ha indicato che ne conserverà circa 1500, i Paesi Bassi 2000, e la Germania "migliaia e non decine di migliaia". IL Belgio ha appoggiato questa interpretazione. [23] Commento del CICR sulla terza versione del progetto austriaco (13/05/97) della Convenzione sulla messa al bando delle mine antiuomo, documento di lavoro preparato in vista dei negoziati di Oslo (settembre 1997), Un prolungamento del ritardo nel completamento della distruzione è ugualmente previsto al punto C (§ 24-28) dell'Allegato sulle verifiche della Convenzione del 1993 sulle armi chimiche. [24] Art. 2, par. 5. [25] Art. 5, par. 1. -------- 3 --------- 3° CORSO REGIONALE INTERCOMPONENTI INFORMATIVO DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO APPLICABILE AI CONFLITTI ARMATI EMILIA ROMAGNA Comitato Regionale CRI Via del Cane, 9, Bologna, 16, 17 e 18 aprile 1999 Venerdì 16 aprile 1999 H 15.00 Apertura e presentazione del Corso da parte del Presidente del Comitato Regionale CRI e del Coordinatore Regionale DIU H 15.15 I principi fondamentali del D.I.U. H 15.35 Il Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa H 16.05 La diffusione del D.I.U. H 16.35 Pausa caffè H 17.05 I mezzi di attuazione del DIU H 17.35 Le tipologie di conflitto armato H 18.05 La nozione di combattente legittimo - Obiettivi militari e beni civili Sabato 17 aprile 1999 H 09.00 Il trattamento dei prigionieri di guerra H 09.30 La protezione della popolazione civile H 10.00 La neutralità H 10.30 Necessita' militare e proporzionalità H 11.00 Pausa caffè H 11.30 I mezzi e metodi di combattimento H 12.00 Le mine terrestri antiuomo : l'esperienza dell' E.I. H 12.30 La protezione dei beni culturali H 13.00 Pausa pranzo H 15.00 I simboli di protezione H 15.30 La protezione dei rifugiati H 16.00 La protezione dei feriti, malati e naufraghi e del personale sanitario H 16.30 La nozione di crimine contro l'umanità, di guerra e di crimine contro la pace H 17.00 Dai Tribunali penali internazionali ad hoc ad una Corte Permanente Domenica 18 aprile 1999 H 09.00 L'ONU : strutture e compiti H 09.30 Le tipologie di intervento delle N.U. nell'ambito dei capitoli VI e VII della Carta H 10.00 Il ruolo del CICR nei conflitti armati H 10.30 Pausa caffè H 11.00 Il rapporto tra D.I.U. e Diritti Umani nei conflitti armati H 11.30 Valutazione finale con test a risposta multipla H 12.30 Le linee guida per la realizzazione della diffusione a livello locale H 13.00 Cerimonia di chiusura e consegna attestati e distintivi |